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Pubblicità comparative

Gli articoli 49 e 50 della legge sulle questioni relative ai consumatori (Consumer Affairs Act) hanno provveduto all’adattamento la legge maltese alla direttiva 97/55 dell’UE relativa alle pubblicità comparative, che era effetti un emendamento della direttiva UE 84/450 concernente le pubblicità ingannevoli. Pertanto, perché sia accettabile, una pubblicità comparativa innanzitutto non deve essere considerata ingannevole, ne risulta che le regole sulle pubblicità comparative consistono ampliamento di quelle regolanti le pubblicità ingannevoli. Ancora una volta, i legislatori maltesi hanno fedelmente adattato la legge maltese all’originale UE. Ciò concede a Malta il beneficio aggiuntivo di poter far riferimento alle decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee per l’interpretazione della legge locale.

Ogni individuo che realizzi una pubblicità comparativa non in linea con quanto disposto dall’articolo 50 è ritenuto colpevole di reato. L’articolo 50, comma 1 permette la pubblicità comparativa a condizione che vengano soddisfatti alcuni requisiti.

L’articolo 50 comma 2 aggiunge alcune condizioni speciali qualora la comparazione venga effettuta con riferimento a delle offerte speciali.

 

 
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