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La Societa Maltese in generale Introduzione Malta, situata nel cuore del Mediterraneo, ha ottenuto la sua indipendenza dalla corona Britannica nel 1964 sviluppandosi in una Repubblica Democratica i cui principi dell’ordinamento giuridico e della protezione dei diritti umani sono conservati nella sua costituzione scritta. L’ingresso nell’UE nel 2004, la competente forza-lavoro, e l’inglese quale lingua ufficiale hanno fatto sì che Malta guadagnasse una reputazione di stato tecnologicamente e dinamicamente avanzato con un’economia basata sempre più sui servizi, in particolare sui servizi finanziari e sul settore turistico. Le attività d’intermediazione finanziaria di per sé, infatti, contribuiscono direttamente a produrre il 7% del PIL. Negli ultimi vent’anni Malta ha sviluppato enormemente la sua legislazione nell’ambito dei servizi finanziari, portandola al passo con le direttive e i regolamenti dell’Unione Europea e assicurando un efficace piano di regolamentazione, sostenuto da molteplici incentivi volti a portare al termine le attività in esso contenute. Tutto ciò unito alle eccellenti strutture di telecomunicazione e alla presenza di regolatori professionali e pro-business, cioè i componenti dell’autorità maltese per i servizi finanziari (Malta Financial Services Authority MFSA) ha reso Malta un centro competitivo e allettante nel campo dei servizi. Imposizioni fiscali a carico delle compagnie Le entrate fiscali maltesi derivano in parte dalla tassazione diretta sui redditi (che includono anche imposte sui redditi di capitale) e dall’altra dalla tassazione indiretta sotto forma di imposta sul valore aggiunto (IVA). Inoltre un’imposta di bollo è imponibile sul trasferimento di proprietà immobili. Malta non impone imposte di successione oltre a quella sulla cessione in eredità di proprietà immobili situate a Malta e di azioni possedute in compagnie maltesi le cui proprietà siano principalmente immobili. Tasse sulle importazioni vengono imposte solo su beni provenienti da paesi al di fuori dell’UE. Il sistema fiscale maltese è chiaro e inequivocabile specialmente per quanto concerne problemi relativi alle imposte internazionali attraverso disposizioni anticipate sui ricavi. Il tasso fiscale imposto alle compagnie e il più alto tasso fiscale imposto a un singolo sono del 35%. Tuttavia, una delle caratteristiche essenziali della legislazione fiscale maltese è il sistema di imputazione completa. Attraverso tale sistema le tasse pagate a livello di una compagnia vengono considerate come un pagamento anticipato delle tasse che gli azionisti devono versare sulla ipotetica distribuzione dei profitti. Pertanto, dopo che i dividendi sono stati pagati il 35% pagato dalla compagnia viene consegnato come accredito per le tasse dovute dall’azionista, sia che egli risieda a Malta o meno. Se il contributo fiscale dell’azionista è inferiore al 35% esso può richiedere un rimborso delle tasse pagate dalla compagnia. Tale sistema riduce le distorsioni economiche create dal sistema di imposizione fiscale ed evita la doppia imposizione sui profitti della compagnia. Il governo di Malta ha concluso un accordo nel 2006 con la Comunità Europea che va a salvaguardare concretamente il sistema di imputazione completa. Inoltre il sistema fiscale maltese utilizza differenti tipi di conti fiscali, precisamente il conto fiscale maltese, il conto fiscale in valuta straniera e il conto non tassato. La separazione dei profitti in differenti conti fiscali è importante poiché le entrate riunite in un conto di fiscale in valuta estera beneficia anche di imposte ad aliquota fissa previste dal metodo di tassazione dei fondi in valuta estera che evita la doppia-imposizione ed è anche agevolato da alcune disposizioni per il rimborso tasse. Il sistema di conto fiscale assicura che i profitti vengano trattati in base alla loro provenienza. Le entrate prodotte a Malta verranno tassate interamente, mentre le entrate provenienti dall’estero verranno situate nel conto fiscale in valuta straniera che porta significativi vantaggi quando tali entrate vengono distribuite attraverso i dividendi agli azionisti non residenti a Malta. Poiché a partire dal 1 gennaio 2007 i non- residenti possono richiedere il rimborso di 6/7 delle tasse versate a Malta, ciò risulta nell’ effettivo pagamento di un tasso fiscale a Malta pari al 5% sugli utili esteri distribuiti. Inoltre un sistema vantaggioso per le holding assicura che in situazioni in cui vi sia una “società in partecipazione” gli azionisti non residenti possano qualificarsi per un rimborso del 100% sulle tasse pagate sulle entrate provenienti da holding straniere dietro distribuzione dei profitti. Una società in partecipazione si ha quando una compagnia maltese possiede direttamente almeno il 10 per cento delle azioni della compagnia straniera che distribuisce i dividendi.
Esenzione dalla doppia imposizione Un altro aspetto positivo della legge fiscale maltese è la possibilità di esenzione dalla doppia imposizione. Malta vanta una lunga lista di accordi relativi alla doppia imposizione con oltre 40 stati in Europa, Nord America, Africa e Medio Oriente. Tali trattati si basano principalmente sul modello dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Inoltre un ulteriore allegerimento è previsto da regole locali sottoforma di sgravio unilaterale e dal credito sulle tasse straniere forfetario (Flat-Rate Foreign Tax Credit FRFTC). Gli sgravi unilaterali portano alleviamenti dalla doppia imposizione su base unilaterale laddove le tasse oltremare vengano applicate in un paese con il quale Malta non ha stretto accordi fiscali. Tali tassazioni oltremare vengono disposte come credito contro le tasse pagabili a Malta sull’ammontare lordo in modo tale che il credito non ecceda il debito d’imposta totale a Malta. D’altra parte, il FRFTC è applicabile a compagnie maltesi, che ricevono entrate o guadagni in capitale oltremare messi a disposizione dei conti fiscali stranieri. Tale tasso forfetario applicabile a tasse straniere dovute è fissato al 25% anche se non sono state concretamente imposte delle tasse straniere e costituisce pertanto un’opzione allettante. Costituzione di una società Per essere registrata a Malta, qualunque società a responsabilità limitata deve iscrivere nel registro delle società (Registrar of Companies) il suo documento informativo e lo statuto societario. Il documento informativo deve consistere di: 1. nome, cognome e residenza di ciascuno dei sottoscrittori; Sono accettabili compagnie composte da un solo membro. In tal caso gli obiettivi della compagnia dovranno specificare l’attività commerciale principale della compagnia e gli affair della compagnia dovranno consistere principalmente di tale attività. Le seguenti informazioni sono richieste per poter avviare una compagnia: (a) Copia certificata del passaporto e conferma dell’indirizzo di residenza permanente degli azionisti; se gli azionisti sono delle personalità giuridiche verranno richiesti tutti i documenti di costituzione, ad esempio il documento informativo, lo statuto societario e il certificato di registrazione presso le autorità locali. (b) Nome proposto per la società, con eventuali nomi alternativi, se disponibili. (c) Dettagli completi relativi al direttore e ai segretari della compagnia. (d) Il capitale azionario proposto (pari a un minimo di € 1250 o equivalente in altre valute) del quale un minimo del 20% deve essere pagato come deposito in una banca e la ricevuta di deposito che deve poi essere messa a disposizione per gli scopi di registrazione della compagnia. (e) Referenze opportune per i componenti realizzate da personalità accreditate (avvocati, contabili, revisori dei conti, etc.) e/o referenze relative all’integrità finanziaria realizzate da una banca straniera accreditata per ogni azionista e ogni direttore. Registro delle compagnie – Spese di registrazione Le spese imponibili a una compagnia del registro delle compagnie al momento della registrazione vengono calcolate in base al capitale azionario autorizzato della compagnia. Ciccate qui per ottenere ulteriori informazioni. Richieste di rimborso tasse In seguito al pagamento delle tasse dovute da parte di una compagnia, la richiesta per un rimborso deve essere sottomessa dall’azionista tramite un modulo di richiesta e il rimborso viene valutato ed eventualmente restituito presso la banca indicata nel modulo di richiesta, nell’arco di due o tre settimane. |
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