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Stabilimento e messa in quotazione di un piano d’investimento collettivo

Introduzione

Lo stabilimento di un piano d’investimento collettivo (PIC) è regolato dalla legge sui servizi d’investimento del 1994 che si basa sulla legge per i servizi di finanziamento del Regno Unito del 1986 (Investment Services Act ISA) e sulle direttive rilevanti dell’UE. L’autorità competente che regola i servizi d’investimento è la Malta Financial Services Authority (MFSA). Cliccate qui  per leggere un articolo sulla ridomiciliazione dei fondi.

Cos’è un PIC?

Un PIC è un piano stabilito al fine di raccogliere e mettere insieme fondi dal pubblico generico e, successivamente,  reinvestire questi fondi in proprietà a seconda degli obiettivi d’investimento pubblicati nel manifesto di emissione.

Il valore delle unità/azioni possedute dal pubblico in un PIC riflette il valore per unità/azione della proprietà sottostante al PIC. Nel caso in cui il PIC sia “a tempo indeterminato”, la sua grandezza si espande e si contrae in base all’acquisto e alla vendita di unità da parte degli investitori, nel caso di un PIC “a termine” esso ha una quota prefissata di capitale.

Tipologie di PIC

I PIC posso essere raggruppati in differenti tipologie:

  • Fondi comuni d’investimento secondo quanto stabilito dalla legge per i fondi comuni del 1988, anche se una legge straniera potrebbe essere applicata per regolare l’accordo di trust.
  • Partenariato d’investimento simile alle partnership in accomandita o in nome collettivo, anche se in questo caso almeno un partecipante (che non può essere una società a responsabilità limitata) deve godere di responsabilità illimitata;
  • Compagnie per investimenti a tempo indeterminato che vengono formate come società di capitali a quota variabile (SICAV) in base alla Companies Act del 1995; oppure
  • Compagnie con investimento a termine (CIT) stabilite sempre in base alla Companies Act del 1995.

Conferimento della licenza

Un PIC operante a Malta o organizzato in base alle Laws of Malta e che presenti qualsiasi delle caratteristiche sottostanti avrà bisogno di una licenza:

  • se opera in base al principio del “ripartizione dei rischi”;
  • se il contributo da parte dei partecipanti e i profitti o i guadagni dai quali devono essere effettuati i pagamenti sono uniti insieme; oppure
  • se a richiesta del possessore, le unità vengono o devono essere riacquistate o rimborsate al di fuori della proprietà del PIC, continuamente o in blocco a brevi distanze di tempo.

Un PIC Maltese che porta avanti attività dall’estero deve avere una licenza PIC valida.

Esenzione dal possedimento di una licenza

I seguenti tipi di PIC sono esenti dal dovere di richiedere una licenza:

  • un piano che comprenda dei partecipanti che portino avanti un tipo di affari differente da quello un servizio d’investimento ed entrano quindi nell’accordo per scopi commerciali legati a tale tipo d’affare;
  • un piano che opera seguendo il principio della ripartizione dei rischi o in rispetto del quale le contribuzioni dei partecipanti e i profitti o i guadagni dai quali devono essere effettuati i pagamenti vengono suddivisi, ma solo se lo scopo generale del piano è commerciale e d’investimento;
  • Un PIC che soddisfi la MFSA, sia cioè privato in natura e scopo; e
  • Un piano approvato dall’ MFSA e portato avanti da una compagnia per i suoi stessi impiegati, ex-impiegati e dipendenti, o per gli impiegati, ex-impiegati e/o i dipendenti di compagnie che facciano parte dello stesso gruppo, tramite strumenti prodotti dalla compagnia/compagnie  del gruppo.

I partecipanti

I promotori di un PIC devono scegliere un gestore del fondo e un depositario (trustee). Il gestore del fondo di un PIC e il depositario devono essere indipendenti l’uno dall’altro e agire solo e soltanto nell’interesse degli investitori. La sostituzione del gestore o del depositario deve essere approvata dalla MFSA. Il gestore solitamente ha anche i compito di tenere il registro dei partecipanti. Non è raro che un gestore impieghi uno specialista come consulente d’investimento.

Tuttavia, è anche possibile che un PIC non deleghi il potere discrezionale al gestore, ma mantenga invece tale potere per prendere personalmente le decisioni d’investimento. In tal caso i regolatori necessiteranno ufficiali adatti e qualificati per il piano.

Gestore del fondo

Ogni PIC con una licenza deve avvalersi dei servizi di un gestore di fondo esterno, a meno che, in talune circostanze e dietro approvazione della MFSA, si decida che tale compagnia abbia diritto a una direzione propria.

Il gestore del fondo deve in base alle Laws of Malta essere una compagnia di servizi d’investimento avente Malta come base delle sue attività e in possesso di sufficienti risorse finanziarie per condurre tale business e far fronte ai propri impegni.

Un gestore di fondi deve aver ottenuto la propria licenza dietro consenso dell’ISA per la fornitura di servizi di gestione, amministrazione, custodia o consigli d’investimento a un PIC. I due gestori di fondi locali sono la Valletta Fund Management Limited (filiale della Bank of Valletta s.p.a.) e l’HSBC Fund Management Limited  (ex Tri-Med Fund Management Limited).

Tuttavia, la MFSA ha il potere, quando ritenuto necessario, di esonerare un Gestore di Fondo oltreoceano avente buona posizione finanziaria e reputazione da alcune delle formalità associate all’ottenimento della licenza. L’estensione dell’esenzione dipenderà principalmente dal livello di regolazione esercitato nella giurisdizione primaria.

Depositario

Un PIC deve anche richiedere i servizi di un Depositario che, in genere, deve avere la sede della sua attività a Malta. Accordi di deposito alternativi possono essere approvati dalla MFSA qualora tali accordi garantiscano una protezione adeguata agli investitori e alle proprietà previste dai piani.

È eleggibile come depositario:

  1. qualunque banca che abbia ottenuto la licenza secondo quanto disposto dal Banking Act of Malta e che risponda a dei requisiti finanziari minimi; o
  2. ogni altra istituzione approvata dalla MFSA.

Sia l’HSBC Bank s.p.a., sia la Bank of Valletta s.p.a. sono depositari muniti di licenza per attivare un PIC.

Compilazione della richiesta per la MFSA

Un PIC, sia esso locale o basato all’estero, e ogni sub-fondo nel caso di fondi a ombrello, che deve essere portato in quotazione (primaria o secondaria) nel mercato azionario maltese deve aver ottenuta la licenza ISA prima di potervi accedere. Una quotazione primaria è possibile qualora il PIC non sia ancora stato quotato in nessun altro mercato, mentre una quotazione secondaria si applica a PIC già quotato altrove.

I requisiti per l’ingresso e la permanenza in quotazione ai quali tali licenze devono rispondere sono riassunti di seguito. Essi si articolano in tre fasi, come riportato:

  1. fin dall’inizio, si consiglia che i promotori incontrino i rappresentanti della MFSA per esporre la loro idea. Se non è possibile un incontro, i promotori devono scrivere per fornire le dovute informazioni.
  2. il passo successivo consiste nella sottomissione da parte dei promotori di una bozza della domanda di richiesta di licenza per il PIC, insieme ai documenti richiesti come specificato nel foglio di richiesta stesso. Un esempio di formulario per la richiesta si può trovare nella Scheda E delle sezione “Guidelines”. La documentazione necessaria da fornire insieme alla domanda di richiesta è elencata nell’Appendice A e comprende:
    • un documento d’emissione;
    • idocumenti costitutivi (ad esempio il documento informativo e gli articoli della società a capitale variabile);
    • nel caso di un piano attuato a Malta, un piano di affari relativo a tre anni;
    • nel caso di piani realizzati oltremare, copie dei più recenti rapporti annuali controllati e relazioni intermedie (se esistenti) del piano;
    • copia dell’accordo tra i rappresentanti del piano e il gestore, del consulente (se nominato), del depositario/trustee e (nel caso di piani realizzati localmente) del cancelliere;
    • copie dei più recenti risultati finanziari controllati per il gestore, il consulente, il depositario/trustee e (nel caso di piani realizzati localmente), il cancelliere.

Nel caso di piani realizzati localmente, un questionario individuale (Scheda D delle “Guidelines”) deve essere compilato da ogni direttore (nel caso di un piano aziendale) o altrimenti da ogni ufficiale che prenda parte al piano. Nel caso di piani attuati oltremare, non saranno richiesti questionari individuali. Tuttavia dovrà essere sottomesso il CV di tutte le persone elencate precedentemente.

Il costo della domanda di richiesta, non rimborsabile, dev’essere versato in questa seconda fase (vedi sotto).

Nel caso di un fondo ad ombrello realizzato oltremare, solo i sub-fondi che devono essere messi in quotazione necessitano di una licenza per il piano d’investimento collettivo emessa dalla MFSA (le domande di ammissione sono necessarie solo per i sub-fondi che devono entrare in quotazione, non per i sub-fondi che costituiscono il fondo ad ombrello).

La documentazione necessaria secondo quanto specificato nelle Guidelines dev’essere allegata alla domanda di ammissione

Tutto il materiale allegato deve essere in Inglese, o, se redatto in un’altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in Inglese.

  1. La bozza della domanda di ammissione rivista può portare alla richiesta di chiarimenti al richiedente che è tenuto a rispondere con commenti propri. La MFSA potrebbe richiedere maggiori informazioni e porre le domande che ritenga necessarie.

Iniziano in questa fase i controlli “sull’opportunità e l’appropriatezza”. Ciò comporta seguire tutte le informazioni provviste nella domanda di ammissione sottomessa e, a volte, la nomina di cancellieri oltremare.

  1. Nel frattempo, la MFSA rivede la documentazione fornita (vedi punto 2) insieme alla bozza della domanda di ammissione e, se necessario, la commenterà.

Se un piano oltremare deve essere promosso nel pubblico maltese, in base al SLC 9.12 delle Investment services Guidelines deve essere scelto dalla MFSA un agente locale provvisto di licenza che possa provvedere servizi d’investimento. L’agente agirà come punto di contatto locale con la MFSA e l’investitore, e gli verrà richiesto di sottoporre alla MFSA tutto il materia promozionale distribuito localmente, incluso il documento di emissione del piano  per ottenere l’approvazione.

Il documento d’emissione di un piano oltremare promosso a Malta, che deve essere registrato nel registro delle Compagnie presso la MFSA deve includere alcuni dettagli rilevanti per gli investitori locali. I dettagli richiesti (informazioni per l’entrata in quotazione nel mercato azionario maltese, fondi per le imposte, requisiti per il controllo degli scambi, dettagli sull’agente locale scelto, etc.) possono essere forniti attraverso supplementi o aggiunte al documento d’emissione da prepararsi in questa quarta fase.

  1. Nel caso di un piano oltremare già revisionato da un regolatore primario (ad esempio il regolatore locale)  competente e affidabile, l’ atteggiamento della MFSA  è meno invadente.

Ogni licenza è emessa in base alla SLC. Con l’assistenza del manager/agente, viene portata avanti una revisione delle SLC con l’obiettivo di identificare quelle a cui potrebbe essere vietata l’ammissione e quelle che potrebbero essere modificate. Tale approccio evita di ribadire la necessità di un requisito già reso chiaro da un regolatore primario e identifica ogni condizione supplementare da attuare. L’obiettivo è abbozzare una SLC adatta alle domande di ammissione che sarà in seguito messa a disposizione per discussioni e accordi. Le condizioni per la licenza sono molto importanti poiché rappresentano i requisiti di mantenimento ai quali coloro che fanno richiesta dovranno conformarsi, una volta ottenuta la licenza.

  1. Nel caso di un nuovo piano basato a Malta, la MFSA considererà la natura del piano proposto e il tipo d’investitore al quale verrà venduto. Essa considererà anche l’esperienza e le attività comprovate di tutte le parti coinvolte nel piano. Le SLC nelle Guidelines costituiranno la base  per le discussioni con la MFSA. Le Guidelines sono realizzate in base agli standard decisi dal Regno Unito, con particolare riferimento alle regole basilari per la conduzione del business emesse Securities and Investment Board (vale a dire il predecessore dell’autorità per i servizi finanziari del Regno Unito) e il codice comportamentale dell’ Investment Management Regulatory Organisation (ORGI).

La MFSA può concedere delle deroghe dai requisiti standard laddove il piano non è realizzato per essere commercializzato tra il pubblico, oppure qualora le circostanze lo consentano e nella misura in cui gli investitori risultino sempre tutelati. Il richiedente avrà l’opportunità di considerare le condizioni prima dell’emissione della licenza. Condizioni particolari si applicano per la concessione di licenze a fondi di specialisti, come ad esempio capitali di rischio o fondi che investono in contratti standardizzati a termine e a premio.

  1. Una volta che la revisione della documentazione per l’ottenimento della licenza è stata completata e si è espresso il proprio consenso alle condizioni presenti nella bozza per la richiesta, le copie autenticate della domanda di ammissione e i documenti allegati dovranno essere sottomessi in forma definitiva.
  1. Una volta che la richiesta è stata sottomessa in forma definitiva, si può fare una previsione del tempo necessario a portare a termine il processo. Si farà il possibile affinché i tempi previsti dal richiedente vengano rispettati.
  2. La commissione esecutiva della MFSA ha il dovere di decidere se concedere o meno la licenza. Una volta emessa la licenza, potrà essere richiesto il pagamento di alcune spese, che verranno poi imposte annualmente a partir dalla data di emissione.

Entrata in quotazione nel mercato azionario maltese (Malta Stock Exchange MSE)

La procedura di richiesta per l’entrata a quotazione e i requisiti per l’ammissione consistono nel:

  • scelta di un membro del MSE che agisca come mediatore di borsa incaricato del lancio dell’emissione (sponsor);
  • scelta di un gestore fondo e di un garante (o trustee) accettabile dal MSE;
  • possesso di un valore netto dell’attivo minimo (VNA) di 0,5 milioni di Lm (o equivalente in ogni altra moneta straniera convertibile)
  • scelta di un legale indipendente accettabile dal MSE e consegna dei necessari prospetti finanziari controllati;
  • scelta di operatori con adeguate conoscenze finanziarie; e
  • mantenimento di una chiara politica d’investimento.

Un PIC che desideri entrare nelle quotazioni deve essere conforme alle legislazioni applicabili nella giurisdizione d’incorporazione. Le azioni devono essere trasferibili liberamente.

Il numero di direttori non deve essere inferiore a tre, nessuno di essi può essere un direttore aziendale.

Copie dei contratti di servizio dei direttori devono essere messe a disposizione del pubblico generico per ispezioni al momento del meeting generale annuale del PIC.

I  direttori del PIC devono assumere piena responsabilità riguardo ai contenuti dei documenti di ammissione a quotazione e devono comunicare al MSE la loro assunzione di responsabilità per quanto concerne la conformità del PIC alle richieste di scambio e di garanzia continuativa.

La politica d’investimento del PIC deve garantire un’adeguata ripartizione del rischio e deve essere chiaramente definita.

A meno che un gestore del PIC o un garante possa assolvere a tali compiti, il PCI deve avvalersi di un conservatore del registro o di un ufficio di pagamento.

Se si tratta di PIC oltremare già esistenti, le relazioni sulla gestione e il bilancio certificato devono essere preparate in conformità con gli standard per il bilancio internazionale e devono essere certificati e presentati indipendentemente in conformità con gli standard la certificazione relativa al bilancio internazionale.

Un PIC oltremare che sponsorizza o porta avanti ogni genere di attività promozionale a Malta deve scegliere un agente provvisto di licenza emessa dalla MFSA in base ai termini prescritti dall’ISA.

Il documento di entrata a quotazione (documento informativo) deve contenere, inoltre, tutte le informazioni richieste dalla MFSA per quanto concerne i PIC insieme a tutte le informazioni di cui il mercato potrebbe aver bisogno.

Il documento di entrata a quotazione deve anche specificare il nome del mercato azionario nel quale si trova la quotazione primaria o nel quale essa si verrà a trovare insieme ai particolari relativi a ogni altro mercato azionario in cui le azioni relative vengono trattate o sono quotate.

Il documento di entrata a quotazione deve essere accompagnato da una lettera firmata da ciascun direttore del PIC che certifichino che essa includa tutte le informazioni di cui sono a conoscenza  e che gli investitori e i consulenti professionali sono tenuti a sapere.

Se si tratta di un PIC oltremare che cerchi una quotazione secondaria, il MSE può autorizzare l’omissione di tutte le informazioni altrimenti richieste nel documento di entrata a quotazione.

Non sarà consentita alcuna modifica materiale al documento di ammissione a quotazione finale senza il consenso del MSE.

Entrata a quotazione primaria

La domanda di ammissione a quotazione primaria deve essere compilatA nell’apposito modulo di richiesta, al quale deve essere allegata la seguente documentazione:

  • 2 copie del documento informativo contrassegnate al margine per indicare quali requisiti richiesti dal mercato azionario sono stati soddisfatti;
  • una copia certificata dell’atto costitutivo e dello statuto societario o altri documenti che costituiscano il PIC;
  • se si tratta di un PIC esistente, 2 copie del rapporto annuale e della situazione contabile per ognuno dei 5 anni consecutivi immediatamente precedenti alla data del documento di entrata a quotazione o, se esistente da un lasso di tempo inferiore, di ognuno degli anni successivi alla formazione del PIC;
  • 2 copie del rapporto annuale e della situazione contabile per ogni gestore della compagnia, garante e consulente d’investimento relativi agli ultimi tre anni di utile di esercizio;
  • 2 copie della domanda di ammissione a sottoscrivere o acquistare le azioni del PIC per il quale si richiede l’entrata a quotazione;
  • 2 copie del questionario individuale e della domanda di licenza per il PIC sottoposti alla MFSA al momento della richiesta della licenza;
  • copie di tutte le lettere e i documenti sottoposti alla MFSA in supporto o in connessione con la licenza per il PIC;
  • copie degli accordi fra i gestori e ogni altro contratto richiesti dalla MFSA insieme alla lista delle clausole di esonero, se presenti, concesse dalla MFSA;
  • una lettera della MFSA che confermi che il PIC sia in possesso di una licenza valida;
  • una copia dello sponsor da lanciare in connessione con le quotazioni o le emissioni di azioni proposte nel PIC insieme a una lettera della MFSA che confermi la sua autorizzazione dello sponsor;
  • una copia certificata delle risoluzioni del consiglio d’amministrazione o altri organi dirigenti del PIC, della società di gestione, del garante e dove possibile del consulente per l’investimento che autorizzino: (i) la domanda di ammissione a quotazione; (ii) la sottoscrizione dell’accordo di entrata a quotazione e (iii) la pubblicazione del documento di richiesta di ammissione a quotazione;
  • una copia dell’accordo di entrata a quotazione nella forma prescritta e stabilita dal mercato azionario, attraverso la quale i firmatari si assumono il dovere di conformarsi alle continue richieste del mercato una volta che si sia ottenuta l’entrata a quotazione. Esenzioni specifiche da alcune di queste garanzie continuative potranno essere ottenute da PIC oltremare che vogliano ottenere una  quotazione primaria sul mercato;
  • il mercato potrebbe, a sua assoluta discrezione, decidere di esentare un PIC oltremare in cerca di una quotazione secondaria da alcune o tutte le garanzie continuative e di domandare, invece, un certificato di conformità emesso dal mercato azionario oltremare nel quale il PIC abbia una quotazione primaria.

Quotazione secondaria

Per quelle compagnie già quotate al di fuori di Malta, la procedura per ottenere una quotazione secondaria nel MSE è piuttosto semplice e la documentazione da presentare è ridotta al minimo indispensabile:

  • il richiedente deve provare di possedere una quotazione primaria in un mercato accettabile dal MSE;
  • il PIC soddisfa i requisiti del MSE per la possibilità di entrare  a quotazione;
  • il PIC deve sottomettere un certificato di conformità da parte del mercato nel quale ha la sua quotazione primaria;
  • il PIC deve sottoporre tutta la documentazione archiviata nel mercato nel quale ha la sua quotazione primaria.

Dopo l’ingresso a quotazione, le garanzie continuative per la quotazione secondaria, essenzialmente, assicurano che informazioni fornite dal mercato della quotazione primaria vengano prima sottoposte al MSE.

Commercializzazione dei fondi

Tutti gli sponsor e le relative documentazioni che sono resi disponibili al pubblico devono ottenere innanzitutto l’approvazione della MFSA in base all’articolo 11 dell’ISA.

Una volta approvata la documentazione, non è necessaria una licenza ulteriore per rendere semplicemente disponibile al pubblico o trasmettere oralmente informazioni incluse in essa. Tuttavia, è altamente improbabile che un fondo venga commercializzato in tale maniera.

La sponsorizzazione del fondo tra il pubblico, che anche se in modo ridotto implica preparare potenziali azionisti a investire nel PIC, richiede una licenza separata in base all’ISA. I mediatori di borsa possono esercitare questa funzione senza necessitare di una licenza separata grazie all’esenzione prevista dall’articolo 3(d) della nota legale 6 del 1995 come modificata dalla nota legale 95 del 1995. Le banche locali principali hanno la licenza necessaria a vendere fondi al pubblico.

Resoconti

Un PIC è tenuto a sottomettere resoconti mensili, semestrali e annuali certificati alla MFSA. Il resoconto annuale deve includere un rapporto del garante che confermi, tra l’altro, se a parer suo, il PIC è stato gestito:

  • secondo le limitazioni sugli investimenti e sul potere di prestito imposte dai documenti costituzionali e dalla MFSA;
  • oppure secondo le disposizioni dei documenti costituzionali e delle condizioni di licenza.

Agenti locali scelti dal PIC oltremare devono sottomettere un resoconto annuale che confermi la conformità del PIC alle condizioni di licenza.

Documento informativo

Un PIC è obbligato a sottoporre in via gratuita un documento informativo agli investitori. L’approvazione della MFSA è richiesta prima della sua pubblicazione e prima che vengano effettuate delle modifiche. Il documento informativo deve contenere informazioni sufficienti per gli investitori perché possano compiere delle scelte informate sugli investimenti proposti, la descrizione degli obiettivi e dei criteri d’investimento del PIC e informazioni sufficienti a mettere al corrente gli investitori dei rischi associati agli investimenti proposti.

Restrizioni nell’investimento

L’appendice B elenca le restrizioni negli investimenti standard ai quali il PIC è soggetto. Restrizioni ulteriori potrebbero essere imposte dalla MFSA o dal PIC nel documento informativo.

Spese imposte dalla MFSA

La quota per la richiesta di ammissione del PIC (esclusi i sub-fondi) è di Lm 650, mentre la quota annuale richiesta è di Lm 700. Per ogni sub-fondo del piano si dovrà versare:

  • una quota di ammissione di Lm 125 e una quota annuale di Lm 125 (per ognuno dei primi 15 sub-fondi)
  • se il piano ha 16 o più sub-fondi, una quota di ammissione pari a Lm 75 e una annuale di Lm 75.

 

Registro delle società – quote per la registrazione

Le quote versabili da una compagnia al registro delle società una volta registrate vengono calcolate in base alla quota di capitale autorizzata della compagnia come segue:

  • fino a Lm 2,000 – Lm 100
  • oltre Lm 2,000 ma non superiore a Lm 5,000 – Lm 100 più Lm 6 per ogni Lm1,000 o parti eccedenti le Lm 2,000
  • oltre Lm 5,000, ma non superiori a Lm 10,000 – Lm 118 più Lm 1 per ogni Lm 1,000 o parti eccedenti le Lm 5,000
  • oltre Lm 100,000 – Lm 213 più 40 cent. Per ogni Lm 1,000 o parti eccedenti le Lm 100,000; tutto ciò considerando che la quota massima da versare non può essere superiore a Lm 573.

MSE – quote per l’ammissione a quotazione del PIC

Il MSE impone una quota iniziale di Lm 500 più una quota annuale di Lm 500 pagabili in anticipo nell’arco di un mese dall’entrata in quotazione del piano e in seguito nell’arco di un mese da ogni anniversario della sua entrata.

Laddove il piano includa titoli di classi differenti, le quote annuali saranno:

  • Lm 500 per classe nelle prime 5 classi,
  • Lm 400 per classi comprese tra la 6a e la 10 a ,
  • Lm 300 per classi dalla 11 a alla 15 a ,
  • Lm 200 per ogni classe oltre la 15 a.

Se il piano d’investimento collettivo ha una quotazione primaria oltremare, la quota annuale  e iniziale dovuta al mercato azionario equivarrà al 50% della quota standard.

Imposizioni fiscali

I PIC con una licenza possono scegliere tra due alternativi regimi fiscali, vale a dire:

  1. PIC esenti da imposizioni fiscali sui profitti

 

Un PIC che abbia ottenuto una licenza può scegliere di essere esente da imposizioni fiscali sui profitti a Malta, ma, in tal caso non potrà avvalersi della vasta rete maltese di accordi sull’esenzione dalla doppia imposizione (Malta's Double Taxation Treaties). Tuttavia, l’esenzione non si applica nel caso di profitti d’investimento di un Fondo Prescritto. I Fondi Prescritti sono quelli che hanno almeno l’85 % delle loro proprietà a Malta. Una trattenuta fiscale è imposta su tutti i profitti derivanti da questi fondi in base a quanto sotto:

  • 15% su tutti gli interessi bancari;
  • 10% su tutti gli altri profitti dell’investimento.
  1. PIC che pagano il 25% sui profitti

 

I PIC realizzati come SICAV (ma non come fondi comuni d’investimento o partenariati) possono scegliere di essere soggetti alle imposizioni fiscali sui profitti a un tasso favorevole del 25% (a differenza del tasso fiscale standard applicato alle compagnie del 35%) e di beneficiare dei Malta's Double Taxation Treaties. Per ragioni ovvie, il regime fiscale è più conveniente per i PIC che intendono investire a livello internazionale.

Si deve ricordare che gli azionisti non residenti (ad esempio gli investitori) in una SIVAC hanno diritto a un rimborso equivalente ai 2/3 delle tasse pagate a Malta dalla SIVAC stessa, dietro presentazione della ricevuta di un dividendo pagato per i profitti provenienti dalla fonte straniera della SIVAC. Tale rimborso potrebbe anche essere del 100% nel caso di una “partecipazione qualificante”.

Nell’esempio seguente si presume che si sia scelto di tassare  il PIC a una quota del 25% e a un’aliquota fissa del credito d’imposta per investimenti effettuati all’estero (FRFTC):

PIC

US$

Guadagno netto percepito a Malta

100

FRFTC aggiunto al 25%

125

Profitti tassabili a Malta calcolati al lordo

125

Tsse maltesi sul PIC al 25%

31

Meno FRFTC

25

Imposizione fiscale maltese

6

Utile distribuibile tra gli azionisti non-residenti

94


Investitori non-residenti

US$

Dividendo distribuibile ai non-residenti

94

2/3 rimborsabili dal governo maltese (ad esempio 2/3 di 6)

4

Dividendo ricevuto dagli azionisti non-residenti

98

Totale delle tasse imposte da Malta

2

Tasso effettivo netto di imposizione fiscale sul profitti provenienti dall’estero

2%

Anche se i calcoli precedenti presumono che il credito relativo alla FRFTC debba essere imposto, non è necessariamente così. Infatti, il tipo di esenzione fiscale concesso dipende dalla posizione del paese nel quale l’investimento nasce e dalle prove fornite alle autorità maltesi per le entrate.

I dividendi pagati dal PIC ai residenti maltesi al di fuori dei profitti messi a disposizione dai conti in valuta estera e dai capitali esenti da imposizione fiscale sono soggetti al una trattenuta fiscale del 15% sull’ammontare netto del dividendo.

Guadagni in conto capitale

Un guadagno in conto capitale realizzato da un non-residente tramite il trasferimento delle sue azioni in un PIC è esente da imposizioni fiscali.

Un guadagno in conto capitale realizzato da residenti maltesi tramite il trasferimento delle loro azioni in un PIC del mercato azionario maltese è ugualmente esente dalle tasse, ad eccezione del caso di un PIC che non sia un fondo a termine non-predeterminato. Un fondo a termine non-predeterminato è un fondo che investe più del 15% dei suoi possedimenti in obbligazioni straniere. In tal caso una trattenuta fiscale sui guadagni in conto di capitale del 15% verrà imposta su ogni guadagno realizzato sotto rimborso, o trasferimento dei capitali. I guadagni in conto di capitale verranno calcolati come segue: proventi di liquidazione meno costi di acquisizione. Al momento della cessione di azioni dopo il 28 Febbraio 2001. le azioni possedute dall’investitore in quella data sono state considerate acquistate al prezzo delle azioni riportato nell’ultima quotazione del mercato azionario maltese prima del 1 Marzo 2001. Se un investitore investe più di una volta in un fondo, il calcolo della trattenuta sui guadagni in conto di capitale deve essere basata sul costo medio dell’acquisizione di tali azioni. I guadagni in conto di capitale realizzati da non residenti (che sono coperti dalle esenzioni di cui all’articolo12(1) (c) (ii) della legge sui profitti) sui trasferimenti (a inclusione dei rimborsi) delle azioni della compagnia, sono esenti dall’imposizione fiscale maltese, anche se il fondo non è quotato nel mercato azionario maltese.

Ulteriori agevolazioni fiscali

In aggiunta a ciò, devono anche essere sottolineate le seguenti allettanti agevolazioni:

  • se quotate nel MSE, non devono essere pagate imposte di bollo sull’emissione o il trasferimento di azioni;
  • non devono essere pagate tasse sul guadagno netto di un PIC;
  • non devono essere imposte trattenute sui dividendi pagati ai non-residenti;
  • il fondo è esente da controlli sugli scambi (anche se gli investitori sono soggetti a detrazioni fiscali personali, attualmente pari  Lm 30,000 l’anno).

APPENDICE A

Lista dei documenti da allegare alla domanda di richiesta di licenza per il PIC:

    • i documenti di fondazione del PIC (ad esempio il documento costitutivo e lo statuto della società della SIVAC)
    • qualunque altro documento che influenzi i diritti dei partecipanti al piano;
    • l’ultimo rapporto annuale e ogni resoconto prodotto nel frattempo, se disponibile;
    • il documento informativo;
    • le regole del piano;
    • un piano d’attività che riguardi, almeno, i primi 3 anni di lavoro nel caso di un piano che non è stato messo in pratica per  almeno 3 anni;
    • se il piano esiste già da 3 o più anni, verranno richieste ulteriori informazioni riguardo al suo passato e alle attività attuali;
    • copie dell’accordo di gestione del fondo, di garanzia e altri accordi rilevanti;
    • questionari individuali compilati da ogni direttore o responsabile coinvolto nel piano nel caso di un piano a base locale. Se si tratta di un piano da realizzarsi oltremare, dovrà essere sottoposto un CV per tutte le persone elencate nel punto precedente;
    • copie del bilancio controllato per il gestore del fondo, il garante, i legali e il cancelliere; e
    • dettagli riguardanti la commercializzazione e la distribuzione delle unità/azioni.

    APPENDICE B

    Le Investment Services Guidelines comprendono le seguenti restrizioni sul potere d’investimento e di prestito di un PIC:

    • non più del 10% dei possedimenti può essere investito in obbligazioni che non sono commercializzate su un mercato liquido e altamente regolato;
    • non più del 10% dei possedimenti può essere investito in obbligazioni di altri emittente;
    • non più del 10% dei possedimenti deve essere depositato in ciascuna entità (o non più del 30% in una banca che abbia una licenza maltese o approvata dalla MFSA);
    • un piano non deve possedere più del 10% di una classe di obbligazioni emesse da un unico emittente;
    • un piano e il suo gestore non devono controllare oltre il 20% del capitale azionario o dei voti di una compagnia, o strumenti sufficienti a esercitare una significativa influenza su un emittente;
    • sotto approvazione della MFSA, un piano può investire sino al 100% del suo possedimento in obbligazioni emesse da uno stato o un governo;
    • per quanto concerne le azioni delle altre compagnie (i) non più del 20% dei possedimenti potrà essere investito in tali piani, (ii) se i possedimenti vengono investiti in altri piani con lo stesso gestore, il gestore deve rinunciare a ogni costo che esso ha il diritto d’imporre per conto proprio e (iii) se il gestore riceve una commissione per via di investimenti in altri piani, la commissione dovrà essere pagata con i beni del piano;
    • i piani possono utilizzare tecniche e strumenti per una gestione del portafoglio adeguata o per tutelarlo dal tasso di cambio o altri rischi provenienti dalle condizioni e dai limiti imposti dalla MFSA;
    • i piani non potranno essere innalzati o aumentati tramite l’utilizzo di contratti a termine, opzioni o  altri  strumenti derivati;
    • un piano può investire in azioni non pagate o parzialmente pagate e firmare per piazzare o sottoscrivere finché l’ammontare dovuto non supera il 5% del possedimento;
    • un piano può prendere in prestito fino al 10% del valore netto;
    • condizioni particolari vengono imposte ad alcune tipologie di fondi di capitali di rischio, fondi del mercato monetario, fondi immobiliari, fondi che investono in contratti standardizzati a termine e a premio, fondi a ombrello, fondi master/feeder e contratti a termine.

     

 
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